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“Si Vis Pacem, Para Bellum?” #Lorenzamorellocè

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di Lorenza Morello

Tra le questioni sollevate dall’invasione russa, una delle più dibattute è quella relativa all’invio di armi in sostegno della difesa Ucraina. Il diritto umanitario è quell’area del diritto internazionale che disciplina la conduzione delle ostilità e protegge le vittime dei conflitti armati. Si applica a tutte le parti, indipendentemente dalle ragioni che hanno portato al conflitto.

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L’articolo 1, comune a tutte le Convenzioni di Ginevra (principale fonte del diritto internazionale) impone l’obbligo negativo di non fornire armi in circostanze in cui fatti e conoscenze specifiche indicano che saranno utilizzate per violare gli obblighi delle Convenzioni.

Nel caso della fornitura di armi all’Ucraina, è alquanto complesso riconoscere l’applicazione di questo obbligo. Nel passato alcuni organismi indipendenti (Osce e HRW) avevano sottolineato la possibilità di violazioni del diritto umanitario da entrambe le parti. In questi giorni, sono emersi alcuni video sui social media che proverebbero maltrattamenti dei prigionieri di guerra russi. Tuttavia, non sembra sia possibile ricostruire una conoscenza specifica sull’utilizzo delle armi al momento dell’invio.

Anche a fronte del a probabile violazione degli obblighi umanitari da parte della Russia, la violazione di una parte non permette comunque all’altra di ignorare i propri obblighi. Vale la pena ricordare che l’investigazione del procuratore della Corte penale internazionale riguarda tutte le violazioni, indipendentemente dall’appartenenza a una delle parti del conflitto.

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Di per sé, l’invio di armi a titolo oneroso o gratuito non costituisce un uso della forza vietato dall’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite e dal diritto consuetudinario. Tuttavia, è importante valutare l’uso che viene fatto delle armi inviate. L’invio di armi costituirebbe infatti complicità con il fatto illecito laddove l’Ucraina, andando oltre i limiti della legittima difesa, violasse a sua volta il divieto di uso della forza. Allo stesso modo, la fornitura di armi o, in generale, l’assistenza alla Russia costituisce complicità nell’aggressione. È comunque necessario provare la conoscenza delle circostanze della violazione da parte dello stato complice, cosa che nel conflitto di cui alla presente analisi è particolarmente difficile stante la mancanza di trasparenza nelle notizie dall’una e dall’altra parte.

Questione più complessa è se, inviando armi a una parte di un conflitto in corso, uno stato non violi obblighi di neutralità. Diverse giustificazioni, più o meno solide, sono state adottate per dimostrare che l’invio di armi in Ucraina non costituisce una violazione.
Giova però ribadire che è stato più volte sottolineata, anche a livello europeo, l’importanza di rispettare gli obblighi di valutazione e mitigazione dell’impatto che il trasferimento di armi avrà nel lungo periodo.

Specifici obblighi derivano dal Trattato sul commercio delle armi che si applica anche nel caso di trasferimento a titolo gratuito. Riaffermando il diritto internazionale umanitario, l’articolo 6 dispone il divieto di esportare armi qualora al momento dell’autorizzazione lo stato sia a conoscenza del fatto che saranno utilizzate per violare le Convenzioni di Ginevra.
Inoltre, l’articolo 7 impone l’obbligo di esercitare una procedura di valutazione per determinare se le armi potranno essere utilizzate per commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario, diritti umani, terrorismo, criminalità organizzata. Lo stato può valutare misure di mitigazione del rischio, ma ha l’obbligo di vietare l’esportazione se queste si rivelano inefficaci.

In questo momento non è certo che gli stati parte del Trattato, Italia inclusa, abbiano rispettato quest’obbligo prima di inviare armi in Ucraina.

 

(5 maggio 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata

 





 

 

 

 

 

 

 



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