di Paolo M. Minciotti
LEGGI ANCHE
Il primo ministro britannico Keir Starmer, dopo la vittoria del suo rivale laburista Andy Burnham in un'elezione suppletiva,... →
Il sito Temporeale.info pubblica la notizia relativa all’ennesimo riconoscimento di un matrimonio ugualitario celebrato all’estero da parte di due uomini residenti a Gaeta il cui tentativo di cancellazione da parte di Alfano e Pecoraro è stato rifiutato dal T.A.R.
La trascrizione delle nozze omosessuali celebrate all’estero rimane valida anche nel nostro ordinamento giuridico. Possono tirare un sospiro di sollievo Francescopaolo (di Gaeta), Luca e tante altre persone che nelle medesime condizioni si erano affidati il 18 ottobre 2014 al sindaco di Roma Ignazio Marino perché trascrivesse sul registro di stato civile le unioni fra partner dello stesso sesso celebrate all’estero. E Marino non si era fatto pregare. Quel giorno ne aveva trascritte 16, non facendo affatto mistero delle sue idee.
LEGGI ANCHE
di Massimo Mastruzzo L’Italia ha una domanda scomoda che evita da anni: perché alcune contaminazioni diventano subito un... →
Difese anche quando il successivo 2 novembre il prefetto di Roma, su indicazioni del ministro degli interni Angelino Alfano, emise il provvedimento di annullamento delle trascrizioni. Tre diverse sentenze del tar di Roma gli danno ora ragione. L’ultima, la più corposa come numero di ricorrenti, è proprio di questi giorni. In sintesi il giudice amministrativo di primo grado riconosce che la costituzione prevede solo matrimoni tra persone di sesso diverso.
Al contempo però annulla l’atto prefettizio perché il potere di annullare la trascrizione di un atto “negoziale”, quale il matrimonio, non spetta all’autorità amministrativa ma esclusivamente a quella giudiziaria. Diverso l’ormai famosissimo caso “Latina” invocato dall’avvocatura erariale. Il sindaco, anch’esso autorità amministrativa, si rifiutò legittimamente di effettuare la trascrizione, ma non modificò affatto il contenuto dell’atto anche in quel caso frutto di nozze celebrate all’estero.
Un precedente perciò, hanno sentenziato i giudici, non invocabile per giustificare il provvedimento emesso dal prefetto Pecoraro, la cui autorità non è dotata dei poteri necessari a correggere un atto di “stato civile”.
(28 aprile 2015)
©gaiaitalia.com 2015 – diritti riservati, riproduzione vietata