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Giustappunto! La memoria e il diritto di dissentire

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Testo:


di Fabio Galli
Fabio Galli

Davanti a certe testimonianze il rispetto precede il giudizio, perché appartengono a una dimensione della storia che le polemiche del presente non riescono a ridurre. Chi ha conosciuto sulla propria pelle la persecuzione nazifascista, la deportazione e i campi di sterminio, e ha poi passato decenni nelle scuole e nelle istituzioni a raccontare quell’orrore, esercita una delle forme più alte di responsabilità civile, tanto più preziosa quando il racconto del male ha rifiutato l’odio e il dolore ha rifiutato di alimentare altro dolore. Proprio la statura di quella testimonianza impone però una cautela: la gratitudine che le dobbiamo copre la vicenda e il suo valore, e lascia intatta la libertà di valutare le scelte politiche che ne discendono. In una democrazia le due cose convivono per necessità, e un’autorità morale conquistata attraverso una vicenda straordinaria diventerebbe un’immunità dal dissenso se pretendesse di estendersi a ogni giudizio che chi la detiene formula sul presente.

Il disegno di legge sull’antisemitismo assume come riferimento la definizione operativa dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), con i suoi esempi, e il fine dichiarato è condivisibile senza riserve: contrastare l’odio antiebraico, impedire il ritorno di stereotipi e persecuzioni che appartengono alla parte più buia della storia europea. Un fine incontestabile rende però più urgente esaminare gli strumenti scelti per perseguirlo, perché è dietro le finalità migliori che le norme imprecise trovano più facilmente via libera. Quella definizione nasce come strumento di lavoro, utile per riconoscere il fenomeno, formare insegnanti e operatori, raccogliere dati, orientare politiche di contrasto, e nessuno la discute in questa funzione. Il problema comincia quando essa entra nel testo di una legge, perché lì ogni sua formula, anche quella pensata come semplice orientamento, diventa un criterio che qualcuno dovrà applicare a persone in carne e ossa, con conseguenze possibili sulla loro libertà di espressione.

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Gli esempi allegati alla definizione sono il punto più delicato. Alcuni descrivono casi che nessuno esiterebbe a chiamare antisemitismo, come l’attribuzione agli ebrei collettivamente delle azioni di un governo o la riesumazione dei miti cospirativi antichi. Altri toccano il terreno in cui la critica politica e l’ostilità verso gli ebrei si sfiorano davvero: il paragone fra le politiche israeliane contemporanee e quelle del nazismo, la contestazione della legittimità stessa dello Stato, l’accusa di un doppio standard nei suoi confronti. Su questi esempi gli interpreti discutono da anni, e la stessa formulazione internazionale precisa che una critica a Israele analoga a quella rivolta a qualunque altro paese non è di per sé antisemita. Chi difende l’impostazione del disegno di legge risponderà che la definizione non è vincolante e che gli esempi sono indicativi, ed è un’obiezione seria. Ma una norma che si regge sull’aggettivo «indicativo» affida la linea di confine alla discrezionalità di chi applica, e in materia di libertà fondamentali la discrezionalità vale più di una questione di stile, perché decide chi rischia e chi può parlare tranquillo. Perciò la precisione, che in un documento di studio è una virtù, in una legge diventa una questione costituzionale. Dichiarare che le libertà fondamentali saranno rispettate è poco: occorre che il testo stesso renda impossibile l’ambiguità proprio nei punti in cui il diritto di critica incontra la definizione.

Il fondamento di tutto è una distinzione elementare, che una democrazia dovrebbe custodire con più cura di ogni altra. Uno Stato e un popolo sono cose diverse, come un governo e una religione, un esercito e un’etnia, un’ideologia e una comunità di fede. Criticare le politiche di uno Stato lascia intatto il rispetto per il popolo che esso rappresenta, denunciare un’occupazione lascia intatto il rispetto per una religione, contestare un’operazione militare lascia intatto il rispetto per un’etnia, e difendere i diritti di una popolazione civile lascia intatti quelli di un’altra. Sarebbe d’altra parte ingenuo negare che la critica a uno Stato possa farsi veicolo di antisemitismo, e accade quando riaffiorano gli stereotipi, quando le responsabilità di un governo vengono addossate agli ebrei in quanto tali, quando Israele diventa il pretesto per colpire qualcosa che con Israele ha poco a che fare. Ma l’esistenza di questi casi suggerisce di tracciare il confine con più nitidezza, e la sua cancellazione lascerebbe senza difesa proprio le persone che il confine dovrebbe proteggere, da una parte e dall’altra.

A questo punto la questione tocca la memoria stessa della Shoah, che non appartiene a una parte politica, a uno Stato o a una religione, e non può essere piegata a legittimare una posizione geopolitica. È universale perché universale è l’orrore che racconta, e il «mai più» perde il suo significato più radicale nel momento in cui lo si circoscrive a una sola comunità. Se quella memoria ci insegna come un essere umano possa essere spogliato dei propri diritti attraverso la costruzione di categorie, l’esclusione del dissenso, la disumanizzazione dell’altro e l’obbedienza a una narrazione imposta, allora deve restare vigile anche davanti alle sofferenze del presente, chiunque ne sia responsabile e qualunque sia l’identità delle vittime. Ciò vale senza equiparare eventi storici diversi e senza costruire equivalenze semplicistiche con i conflitti contemporanei: richiede soltanto di riconoscere che una memoria universale diventa tradimento di se stessa quando serve a creare nuove zone di silenzio.

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Il silenzio è il pericolo maggiore, perché una società comincia a perdere la libertà anche quando, senza vietare apertamente una parola, crea intorno a essa un clima in cui pronunciarla costa abbastanza da indurre a tacere in anticipo. In quel passaggio la censura esplicita si converte in autocensura, che spesso è più efficace di qualunque divieto perché non lascia traccia, non produce sentenze, non offre nulla da impugnare. Chi insegna, chi scrive, chi organizza un convegno o un’assemblea studentesca valuta il rischio prima ancora di aprire bocca, e una legge scritta in modo ambiguo ha l’effetto di alzare quel rischio per tutti, anche per chi sarebbe stato assolto al termine di qualsiasi procedimento.

Si tratta allora di una cosa che riguarda l’idea stessa di democrazia, ben oltre la sorte di una singola legge. Chi combatte l’antisemitismo deve poterlo fare senza esitazioni e senza il sospetto di voler limitare la libertà altrui, e chi critica le politiche di uno Stato deve poterlo fare senza essere sospettato in partenza di nutrire odio. Chi denuncia una guerra deve poter parlare delle vittime, chi contesta un’occupazione deve poterla chiamare con il suo nome, chi difende i diritti di una popolazione civile deve poterlo fare senza dimostrare prima la propria innocenza morale. La prova di maturità di una democrazia sta nel tenere insieme memoria e libertà, impedendo che l’una venga usata contro l’altra, perché una memoria senza libertà si irrigidisce in rituale e una libertà senza memoria perde la vista. Resta da capire se una legge sia lo strumento adatto a custodire entrambe, o se la sua stessa forma, per quanto ben intenzionata, finirà col dover scegliere.

 

 

(8 ottobre 2026)

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