I Comuni italiani non possono imporre restrizioni alle attività di affitti brevi a scopo turistico, a meno che non abbiano funzione imprenditoriale. Lo scrive il Corriere che cita la sentenza n. 2928/2025 del Consiglio di Stato, secondo cui gli immobili destinati alla locazione turistica da utenti privati non rientrano nel concetto di strutture ricettive (dove invece, ad esempio, rientrano le case vacanza), quindi non sono soggetti alla stessa normativa.
Secondo la sentenza dei giudici amministrativi citata dal quotidiano, non esistendo una legge nazionale che regola gli affitti brevi privati i privati possono fare quello che vogliono con gli immobili di loro proprietà che non rientrano nel novero delle case vacanza.
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Ci si troverà in tanti sotto i ponti per dormire, dunque, basta che almeno prima si possa fare baldoria per un paio d’ore – ma c’è quella legge contro i rave, porca miseria….
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(18 aprile 2025)
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