Una due giorni di camera di consiglio sui rilievi posti dai ricorsi delle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania e smonta alcuni dei nodi principali della legge Calderoli, sette in tutto, e si scatena il solito putiferio nonostante non si parli di manifesta incostituzionalità dell’intera norma. Ma lo schiaffone è preso e alle destre non piace per niente.
Le motivazioni del “No” a sette delle norme inserite nella riforma, tacciate di “incostituzionalità” – qualcuno però dice che “tecnicamente la legge non esiste più” – saranno rese note nelle prossime settimane. Zaia è livido e dice che la sentenza conferma la costituzionalità della Legge. Repubblica informa che la Consulta rimanda al “Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità” di “colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale”.
Assalto al Pride di Berlino. Ucciso il 21enne Abdoul B., mente dell’attentato
di Paolo M. Minciotti Sarebbe stato ucciso, la Polizia ha confermato, Abdoul B. il giovane che ha lanciato... →
Ma è il passaggio successivo quello che ha fatto saltare sulla sedia il gotha autonomista della Lega di Salvini ed è ancora Repubblica ad informare: “La possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà”; il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei cosiddetti Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, “concernenti i diritti civili e sociali priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento”. E ancora: “La previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) a determinare l’aggiornamento dei Lep”. Insomma i Lep non possono essere determinati da un Dpcm.
Poi c’è il principio di sussidiarietà che, secondo la Corte, “non” deve “corrispondere all’esigenza di un riparto di poteri tra i diversi segmenti del sistema politico” sviluppandosi “in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione” perché è “il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni”.
Berlino, Gaynet: “Meloni dimentica il Pride, solidarietà solo al Governo tedesco”
"Di imbarazzante ipocrisia le parole di solidarietà di Meloni per l’attentato al Pride di Berlino, la Presidente del... →
(14 novembre 2024)
©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata
