di Lorenza Morello
Nell’inconsapevolezza dei più e nel terrore degli altri, la sentenza 199 della Corte costituzionale, depositata lo scorso 23 dicembre, spalanca uno scenario a dir poco inquietante per i prossimi anni.
La Consulta, infatti, ha ritenuto “non fondate” le questioni di legittimità costituzionale sollevate lo scorso febbraio dal Tribunale ordinario di Catania in merito alle norme emergenziali adottate durante la gestione del Covid-19. In altre parole, green pass e obbligo vaccinale non avrebbero comportato alcuna violazione dei diritti fondamentali in quanto “le esigenze di sanità pubblica vanno oltre gli interessi del singolo individuo”. La Corte Costituzionale adotta un’interpretazione che, di fatto, abroga l’articolo 32 della Costituzione modificando il consolidato concetto di tutela della salute pubblica: un obbligo può essere imposto anche per la mera protezione della salute individuale.
Ne discende che qualsiasi farmaco potrebbe divenire oggetto di trattamento sanitario obbligatorio, indipendentemente dal fatto che protegga la salute degli altri prevenendo il contagio. È nello slegare il pericolo di contagio dalla imperatività del trattamento sanitario che si cela il vero pericolo di questa pronuncia che abroga l’articolo 32 della Costituzione nella parte in cui sancisce: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Nella sentenza 14 del 2023, l’interpretazione era ancora che un trattamento sanitario possa essere oggetto di un obbligo, purché vi sia un doppio beneficio per la collettività e per l’individuo che si sottopone al trattamento.
La Corte con la sentenza 199/2025 separa invece incredibilmente la salute pubblica dalla prevenzione dal contagio.
Per i giudici del supremo organo di garanzia costituzionale, l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 «mirava a tutelare la salute pubblica […] risolvendosi in una misura finalizzata […] a preservare gli ospedali (anche) dall’eccessivo sovraccarico dovuto all’aumento delle ospedalizzazioni». Una discrezionalità che spalanca la strada a obblighi e coercizioni anche fuori emergenza pandemica.
La libertà di cura tramutata in dovere
Questa sentenza tramuta la libertà di cura in dovere.
Se cambia l’idea di salute pubblica, sparisce la dimensione individuale e qualsiasi farmaco, in quanto in grado di avere un effetto positivo sulla salute del singolo cittadino, riduce il carico ospedaliero. Curiosamente, nella stessa pronuncia, si rivendica però il diritto di scegliere il suicidio medicalmente assistito. Non puoi curarti come vuoi, ma se ritieni puoi decidere di farla finita. E’ la Consulta, bellezza
Gia’ a maggio 2022 l’OMS diceva che la vaccinazione obbligatoria deve essere presa in considerazione per «obiettivi di salute pubblica, che possono anche essere al servizio di obiettivi sociali ed economici». Ed evidentemente a nulla sono serviti gli strali dei giuristi che gridavano all’abominio, oggi costituzionalizzato.
L’odierna sentenza va letta con lo sguardo verso il futuro, non verso il passato.
In uno scenario distopico, l’obbligo potrà essere esteso agli stili di vita (anche la corretta alimentazione o l’attività sportiva riducono la pressione sugli ospedali) secondo un preoccupante modello cinese di premialità/punizione dove al mantra dragoniano “O ti vaccini o muori” non serve più aggiungere il “fai morire”.
Il progresso della giurisprudenza a favore di big pharma.
(29 dicembre 2025)
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