di Giovanna Di Rosa
Si fa un gran parlare su diversi quotidiani dell’articolo 5 della Nato che potrebbe tranquillamente essere sostituito, nel caso dell’Ucraina che già aderisce all’UE senza farne parte, dall’art.42 comma 7 del Trattato dell’Unione Europea sostenendo, in molti casi, che il l’articolo contenuto nel Trattato UE sia addirittura più stringente dell’altro. Ci permettiamo, con la massima modestia, di sottoporveli entrambi così che possiate farvi un’idea.
Testo del comma 7 (art. 42 TUE)
Secondo il Trattato di Lisbona, l’articolo 42, paragrafo 7 stabilisce che:
“Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli **altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.”
Testo dell’Articolo 5 – Difesa collettiva (NATO)
Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o in Nord America sarà considerato un attacco diretto contro tutte le Parti e, di conseguenza, convengono che, se tale attacco armato si verifica, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, assisterà la Parte o le Parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre Parti, l’azione che giudicherà necessaria, compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza della regione del Nord Atlantico.
Ogni attacco armato di questo tipo e tutte le misure adottate in conseguenza saranno immediatamente riferite al Consiglio di Sicurezza. Tali misure cesseranno quando il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ripristinare e mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Secondo i pochi quando non pochissimi mezzi cognitivi a nostra disposizione, non essendo noi sostenuti da grandi gruppi o da grandi investimenti requisito fondamentale per essere considerati anche autorevoli quando non addirittura intelligenti, le cose non stano proprio così: mentre l’art.5 della NATO include anche l’uso della forza armata, che non è naturalmente auspicabile e al quale – per chiarezza – siamo assolutamente contrari per quel che vale, l’art. 42(7) del trattato UE stabilisce che, in caso di aggressione armata contro un Paese UE, gli altri devono prestare “aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso”, in linea con l’art. 51 ONU, ma non pregiudica la neutralità di alcuni Stati membri (Austria, Irlanda, ecc.) e non specifica che l’assistenza debba essere militare. Non include inoltre un comando militare integrato.
Siamo completamente fuori dal delirio di uno meglio dell’altro, è tuttavia giusto stabilire un correttezza d’informazione basata su documenti ufficiali e non dare troppo spazio all’interpretazione, basandosi su quello che è scritto (e su quello che fino ad oggi si è visto, nel 2015 dopo gli attentati, la Francia chiese di ricorrere all’art.42(7) del TUE e le risposte che ricevette furono contrastanti, varie e variegate.
In chiusura, con l’ausilio di qualche intelligenza artificiale, una tabella sulle differenze tra i due articoli citati:
Art. 5 NATO | Art. 42(7) TUE | |
---|---|---|
Natura | Difesa collettiva obbligatoria | Mutua assistenza solidale |
Vincolatività | Elevata, militare inclusa | Meno vincolante, assistenza variabile |
Neutralità | Non prevista | Esplicitamente tutelata |
Meccanismo operativo | Strutturato, comando NATO | Nessun comando integrato |
Prima applicazione | Mai invocato se non simbolicamente (post-11/9) | Francia 2015, assistenza non militare comune |
a testimonianza che quando la nostra attenzione si sposta dall’interpretazione della realtà alla manipolazione della realtà, si è appena cominciato a precipitare in un crepaccio del quale non riusciamo nemmeno a immaginare il fondo.
(18 agosto 2025)
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