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La Bustina della Serva: Quell’insopprimibile desiderio di tradurre le Sentenze secondo ciò che fa comodo

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di Ci Ci Erre #Giurisprudenza twitter@gaiaitaliacom #Diritto

 

 

 

Ci hanno detto che studiando avremmo avuto le stesse opportunità degli uomini; ci hanno insegnato che quello che conta non si misura dalla taglia di reggipetto, ma dal numero di libri letti; ci hanno promesso che la nostra formazione avrebbe consentito molto di più, e soprattutto ci avrebbe permesso di essere alla pari degli uomini in tutti contesti ed ambiti. Abbiamo letto dottrine, fatti nostri i principi, ci siamo anche scostate dall’immagine di bella e basta per poi finire di conquistare – faticosamente – quella di bella e brava. Ci hanno assicurato che ogni nostro atteggiamento sarebbe stato libero nella forma ed incapace di essere utilizzato contro di noi.

Per difenderci sono sorti dei movimenti e quando è stato necessario siamo diventate il movimento stesso, abbiamo tirato fuori le unghie, trascurando lo smalto. Ci siamo difese. E con noi gli uomini – ma solo alcuni – ci hanno considerato per la nostra grandezza esulando dalla valutazione di seni, gambe, di movimenti.

Ci hanno illuso che il trattamento sarebbe stato il medesimo per tutti e che, mai più saremmo state utilizzate per giochi di potere nelle fragilità tipiche della natura umana e così il bicchiere si alza, si brinda, ci si sente libere. Tuttavia, basta introdursi in un ambiente tipicamente maschile per accorgersi che la realtà dei fatti non è come ci avevano promesso.

Occorre ancora riservare quote (rosa) per consentirci un posto di rilievo. Basta cenare con due uomini, alzare il bicchiere per rendersi conto che tutto quello che ci avevano promesso non si è ancora realizzato. Di qui lo sgomento rumoroso (femminista e non) della recente pronuncia della Corte di Cassazione la n. 32462 depositata lunedì 17 luglio.

Il fatto è ormai noto, una donna dopo aver cenato con due uomini ed essersi ubriacata di sua spontanea volontà è stata vittima di violenza sessuale da parte degli stessi che avevano cenato con lei. La sommossa creatasi, frutto di commenti femministi, ha alluso ad una retromarcia storica dell’Italia nella lotta contro gli abusi sulle donne.

Sempre da qui, l’affermazione del signor Ministro Salvini, che strumentalizzando l’onda mediatica di critica alla sentenza, propone la castrazione chimica come sanzione avverso il delitto di violenza sessuale al solo scopo di acquisire consensi. Asserzione aggiuntiva dell’ignorantia Minister che pare essere all’oscuro del nobile principio di rieducazione del condannato di cui l’art 27 Cost.

Tuttavia, il vero sconcerto nasce dopo aver letto la Sentenza (tutta) per rendersi conto che quanto affermato dalla Corte non corrisponde a quanto proferito. La stessa ha, infatti, riconosciuto la violenza sessuale di gruppo e l’abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica anche se la vittima aveva bevuto volontariamente.

Pertanto la Corte ha riconosciuto:

  • la violenza sessuale di gruppo,
  • l’abuso delle condizioni di inferiorità di cui l’art. 609 bis c.p. determinata dallo stato di alterazione che deriva dall’abuso di sostanze alcoliche.

Successivamente la Sentenza statuisce “l’assunzione volontaria di alcol esclude la sussistenza dell’aggravante”. Da qui il rumoroso sgomento. Sicchè appare doveroso illustrare il contenuto della disposizione discussa.

L’articolo 609 ter stabilisce che  la pena è aumentata se il fatto è compiuto con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa.

Dalla semplice lettura della norma, si comprende come la vexata quaestio origini dall’inconsapevolezza della ratio legislativa, che prevede l’applicazione di tali aggravanti solo nel caso in cui l’autore della violenza sia anche responsabile di aver somministrato la sostanza intossicante.

Resta il fatto che l’ipotesi di cui all’art 609 bis relativa all’infermità psichica è stata applicata nonostante la vittima si fosse ubriacata da sé. Nonostante, come direbbero alcuni se la fosse cercata.

Ne discende – contrariamente a quanto affermato dall’onda mediatica – l’importanza di tale sentenza per le donne. Non importa se la vittima fosse ubriaca, e non importa neanche se lo stato di alterazione sia stato frutto di una sua scelta. La violenza sessuale sussiste ed anche lo stato di interdizione, nonostante lo stesso sia stato auto-provocato.

La confusione palesatasi non è che il frutto di questa società che grida al lupo senza aver mai visto il lupo, ergo senza conoscerlo. Che si informa, sì. Ma a metà.

E solo dopo aver letto la Sentenza si può concludere nel senso della sua portata innovatrice, che tutela – a prescindere dal contesto – la donna.

D’altronde la sezione della Corte che ha scritto e depositato la Sentenza è composta anche da “giudicesse” ( il suo Presidente è donna). Sicché la Corte, e il suo Presidente donna non hanno fatto altro che applicare alla lettera la legge così come farebbe un uomo. Come ci avevano promesso, come abbiamo creduto, come sperano tutte quelle che lottano e che subiscono – ingiustamente ancora – il fatto di essere donna.

 





(22 luglio 2018)

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